giovedì 26 maggio 2011

Prestiti cambializzati

I prestiti cambializzati sono un tipo di finanziamento personale non finalizzato: il richiedente non è tenuto a specificare la destinazione della somma ricevuta. Sin dal nome si evince la particolarità di questa tipologia di finanziamento, in quanto è possibile restituire l’importo ricevuto tramite cambiali.
Con tasso fisso a rata costante, il prestito cambializzato è dedicato a lavoratori dipendenti con la garanzia del TFR, lavoratori autonomi e liberi professionisti, lavoratori neo assunti, quindi senza TFR ma con la doppia firma di un garante, e pensionati con certificati INPS. Il piano di ammortamento sarà organizzato secondo tempistiche varie: si va dai 12 ai 120 mesi. 
 
Numerosi i vantaggi di un prestito cambializzato, vera e propria risorsa anche per i cattivi pagatori. Gli istituti di credito, infatti, non sono tenuti a controllare la storia creditizia del richiedente tramite la centrali rischi, per cui talvolta è uno dei pochi finanziamenti concessi a quanti siano stati giudicati cattivi pagatori. Le tasse rateali, inoltre, sono molto basse, e la somma richiesta è erogata, generalmente, in tempo molto brevi. È possibile accedere ad un prestito cambializzato anche se il richiedente presenta altri finanziamenti in corso: in tal caso, l’estinzione sarà anticipata.

I requisiti che il cliente deve possedere sono i medesimi di un prestito personale non finalizzato, ovvero un reddito documentabile con cui sia garantita la solvibilità del finanziamento, documentazione che dimostri la condizione lavorativa, quindi ultima busta paga, modello CUD o modello Unico.
Gli istituti di credito sono soliti inglobare tutte le spese all’interno della rata da pagare. Diversamente, sarà specificato che il cliente, oltre all’importo ricevuto per il prestito cambializzato, sarà tenuto a pagare spese di pratica istruttoria, registrazione contratti, assicurazioni, commissioni e acquisto cambiali. Il prestito cambializzato si rivela, talvolta, l’unica possibilità di ottenere somme anche consistenti per chi presenta una storia creditizia contrassegnata da debiti e rate insolute. 

mercoledì 11 maggio 2011

Finanziamenti personali

Il finanziamento è diventato la forma più diffusa per l’acquisto di beni e servizi, quando la consueta disponibilità liquida avente a disposizione, ne impedisce il realizzo. I finanziamenti personali sono catalogati in quella categoria di crediti al consumo, che non sono erogati per l’acquisto di un determinato bene o servizio, ma sono concessi dalle banche o enti finanziari accreditati per farlo, per fini del tutto personali.

Oggi spesso si utilizzano per l’acquisto di un’automobile, o magari di un viaggio che rappresentano spesso mete irraggiungibili. In questo tipo di finanziamento è però esclusa l’ipotetica figura di un ente convenzionato, proprio perché appartiene alla categoria dei finanziamenti non finalizzati. In questo modo quando la richiesta del finanziamento personale è accettata dall’ente che sta esaminando la pratica, la somma corrispondente al prestito, è affidata direttamente al soggetto che l’ha richiesta tramite bonifico bancario o emissione di assegno circolare.
Nonostante questo, l’ente creditizio potrebbe richiede al futuro debitore il motivo che lo spinge alla richiesta di un prestito, con eventuali preventivi inerenti l’acquisto di un bene o servizio per il quale è stata fatta domanda di prestito. Questo tipo di contratto di finanziamento, ha incalzato negli ultimi anni la figura del fideiussore, ossia di quella persona adibita a garante nei confronti dell’ente che eroga il finanziamento, nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto il prestito diventi un pagatore insolvente. Per questo tipo di prestiti, infatti, non è prevista secondo le normative vigenti un’ipotetica ipoteca su beni immobili, per cui la banca o la società che effettua il credito, deve necessariamente avvalersi di alcuni specifici mezzi che abbiano la funzione di garante del prestito.
Da un punto di vista prettamente tecnico, quando si richiede un prestito, ciò di cui bisogna tener conto sono ovviamente oltre alla cifra interessata del capitale richiesto, anche dei tassi d’interesse richiesti dall’ente creditizio, e quindi dei tassi TAEG e TAN, indispensabili per valutare la convenienza di un finanziamento. Ricordiamo che il TAN è l’indice espresso in percentuale che calcola gli interessi, e il TAEG invece è il tasso effettivo globale, che indica virtualmente quanto costerà questo prestito al cliente. Infatti, quest’ultimo racchiude anche spese onorarie accessorie come la chiusura e apertura pratica e quant’altro, di cui spesso s’ignora la presenza fino al momento decisivo del contratto.
Le cifre in termini economici erogate con i finanziamenti personali inpdap, possono avere un valore di 2.000 euro, fino a un massimo di 30.000, in alcuni casi e solo alcune società di credito innalzano la loro prospettiva di finanziamento fino a 50.000 euro. In quest’ultimo caso va aggiunto che più il capitale richiesto è alto, maggiore potrebbe di certo essere la percentuale d’interesse applicata in virtù di garanzia per l’ente finanziatore.

Quando si sottoscrive un finanziamento personale, il debitore s’impegna ad onorare il piano di ammortamento previsto, quasi sempre quello alla francese, e cioè con rate costanti per tutta la durata del finanziamento, con il versamento mensile delle rate specifiche, maggiorate del calcolo degli interessi, i quali saranno restituii con la procedura decrescente mentre il capitale con quella crescente.

lunedì 2 maggio 2011

Il protesto

Il protesto o, come più tecnicamente è corretto dire, la “levata di protesto”, è l’atto formale mediante cui un pubblico ufficiale – notaio, segretario comunale etc - su richiesta di una banca, dà atto del mancato pagamento, o del rifiuto al pagamento, al momento della scadenza, di un titolo cambiario del genere vaglia cambiario pagherò, cambiale tratta accettata o, più comunemente, assegno, e lo rende immediatamente esecutivo, alla stregua di un decreto ingiuntivo. In tal modo il creditore che intenda ottenere il pagamento del proprio credito (unitamente agli interessi di mora) è messo in condizione di esercitare l’azione di pignoramento sui beni del debitore in via diretta, senza la lunga e dispendiosa trafila di un’azione giudiziaria; o di agire in via di regresso, se lo preferisce, rivalendosi sui precedenti portatori del titolo (giranti, avallanti, traenti, per la cambiale tratta) piuttosto che sull’originario emittente. Difficile avere un prestiti a protestati, in queste condiziomi.

Il nome del debitore protestato, unitamente ai dati del debito insoluto, confluisce su un elenco redatto su doppio supporto, cartaceo ed informatico, che viene comunicato al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il pubblico ufficiale redigente esercita le proprie funzioni, e alla Camera di Commercio (ogni primo del mese, per i protesti iscritti fino al 26 del mese precedente). Se il protesto riguarda un assegno insoluto, il nome del protestato viene inserito anche nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento della Banca d'Italia, da cui discende in automatico, la revoca di sistema, il divieto, vale a dire, di emettere assegni per i sei mesi successivi.

Entro dieci giorni dalla ricezione dell’elenco da parte dei pubblici ufficiali ha luogo la pubblicazione mediante inserimento dei dati in un apposito archivio informatico – il bollettino dei protesti - a tutela, com’è chiaro, dei creditori attuali e potenziali. Chi è già inserito nell’archivio infatti, cercherà di saldare il proprio debito al fine di ottenerne una cancellazione anticipata. Di contro, chi intendesse instaurare un rapporto creditizio con il protestato, si pensi alle banche o agli istituti finanziari, mediante un semplice controllo incrociato alla Camera di Commercio e alla Banca d’Italia, potrà accertarne l’inaffidabilità e regolarsi di conseguenza.

L’iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni, fatta salva la possibilità, per il creditore, a un anno dalla levata del protesto, di chiedere la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della  legge 108/96, in presenza delle due condizioni stabilite dalla legge:
  1. Il pagamento del debito;
  2. Il possesso materiale del titolo e della quietanza di pagamento.