Il protesto o, come più tecnicamente è corretto dire, la “levata di protesto”, è l’atto formale mediante cui un pubblico ufficiale – notaio, segretario comunale etc - su richiesta di una banca, dà atto del mancato pagamento, o del rifiuto al pagamento, al momento della scadenza, di un titolo cambiario del genere vaglia cambiario pagherò, cambiale tratta accettata o, più comunemente, assegno, e lo rende immediatamente esecutivo, alla stregua di un decreto ingiuntivo. In tal modo il creditore che intenda ottenere il pagamento del proprio credito (unitamente agli interessi di mora) è messo in condizione di esercitare l’azione di pignoramento sui beni del debitore in via diretta, senza la lunga e dispendiosa trafila di un’azione giudiziaria; o di agire in via di regresso, se lo preferisce, rivalendosi sui precedenti portatori del titolo (giranti, avallanti, traenti, per la cambiale tratta) piuttosto che sull’originario emittente. Difficile avere un prestiti a protestati, in queste condiziomi.
Il nome del debitore protestato, unitamente ai dati del debito insoluto, confluisce su un elenco redatto su doppio supporto, cartaceo ed informatico, che viene comunicato al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il pubblico ufficiale redigente esercita le proprie funzioni, e alla Camera di Commercio (ogni primo del mese, per i protesti iscritti fino al 26 del mese precedente). Se il protesto riguarda un assegno insoluto, il nome del protestato viene inserito anche nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento della Banca d'Italia, da cui discende in automatico, la revoca di sistema, il divieto, vale a dire, di emettere assegni per i sei mesi successivi.
Entro dieci giorni dalla ricezione dell’elenco da parte dei pubblici ufficiali ha luogo la pubblicazione mediante inserimento dei dati in un apposito archivio informatico – il bollettino dei protesti - a tutela, com’è chiaro, dei creditori attuali e potenziali. Chi è già inserito nell’archivio infatti, cercherà di saldare il proprio debito al fine di ottenerne una cancellazione anticipata. Di contro, chi intendesse instaurare un rapporto creditizio con il protestato, si pensi alle banche o agli istituti finanziari, mediante un semplice controllo incrociato alla Camera di Commercio e alla Banca d’Italia, potrà accertarne l’inaffidabilità e regolarsi di conseguenza.
L’iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni, fatta salva la possibilità, per il creditore, a un anno dalla levata del protesto, di chiedere la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 108/96, in presenza delle due condizioni stabilite dalla legge:
- Il pagamento del debito;
- Il possesso materiale del titolo e della quietanza di pagamento.